L'articolo 47 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' sostituito dal seguente: "Art. 47. (Attribuzioni del presidente del tribunale). - Il presidente del tribunale dirige l'ufficio e, nei tribunali costituiti in sezioni, distribuisce il lavoro tra le sezioni, salvi i compiti del presidente di sezione. Esercita le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge nei modi da questa stabiliti.".

Testo vigente dal 20 marzo 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51~art12 · fonte del testo