Come la Corte ha già ritenuto, nel processo penale ordinario, per quanto concerne il giudizio abbreviato, il "giudice naturale precostituito per legge" è quello dell'udienza preliminare, investito del giudizio, in presenza di determinati presupposti previsti in via generale ed astratta dalla legge, senza che rilevi la composizione (monocratica anziché collegiale) dell'organo, la cui scelta è compresa nella discrezionalità legislativa. La stessa valutazione va espressa per il processo penale militare, nel quale la presenza di un militare con funzioni di giudice assieme a magistrati militari - prevista per il giudizio dibattimentale, ma non per il giudizio abbreviato - non rispecchia un contenuto normativo costituzionalmente vincolato, ma risponde ad una valutazione di opportunità. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 25, primo comma, Cost., della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 del r.d. 9 settembre 1941, n. 1022 e 2 della legge 7 maggio 1981, n. 180, come integrato dall'art. 13 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, nella parte in cui non prevede che nell'udienza preliminare, per il giudizio abbreviato, intervenga, con funzioni di giudice, anche un militare di grado pari a quello dell'imputato e comunque non inferiore al grado di ufficiale). - Cfr., sul giudice dell'udienza preliminare come "giudice naturale" del giudizio abbreviato nel processo penale ordinario, S. n. 305/1993; sulla composizione dei collegi giudicanti nel processo minorile, O. nn. 10/1994 e 395/1994, e nel processo penale militare, S. n. 49/1989 e 25/1981. red.: S.P.
Art. 2 Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace · Art. 13 Approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni · Art. 3 cost. · Art. 25 cost.