1. L'articolo 209 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 e' sostituito dal seguente: "Art. 209 (Indennita' di missione per i pretori). - 1. Il trattamento economico di missione per i pretori incaricati di esercitare funzioni fuori della ordinaria sede di servizio e' regolato dalle norme vigenti per gli impiegati dello Stato, in quanto non modificate da norme particolari circa le trasferte giudiziarie. 2. Ai fini del trattamento economico di missione si considera ordinaria sede di servizio la sede della pretura circondariale o della sezione distaccata presso la quale il magistrato e' incaricato di esercitare funzioni in via esclusiva. Per i magistrati incaricati di esercitare funzioni presso piu' sezioni distaccate ovvero presso una o piu' sezioni distaccate e la pretura circondariale, con la procedura tabellare disciplinata dall'articolo 7- bis del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, si provvede anche a stabilire l'ordinaria sede di servizio. 3. La sede di servizio determinata a norma del comma 2 vale anche ai fini dell'obbligo di residenza previsto dall'articolo 12 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12. 4. L'autorizzazione a risiedere altrove, prevista dall'articolo 12 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, e' richiesta al pretore dirigente, il quale provvede con decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario. 5. Copia del provvedimento emesso a norma del comma 4 e' rimessa al Consiglio superiore della magistratura e all'interessato, il quale, in caso di diniego della autorizzazione, puo' proporre reclamo motivato al Consiglio superiore della magistratura".

Testo vigente dal 5 agosto 1989

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;273~art8 · fonte del testo