1. Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 4, valutato in lire 1.401.600.000 per l'anno 1989 e in lire 8.409.600.000 in ragione di anno per gli anni 1990 e 1991, si provvede mediante parziale utilizzo dello stanziamento iscritto sul capitolo 1500 dello stato di previsione della spesa del ministero di grazia e giustizia. 2. Il ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio mediante storno degli importi corrispondenti all'onere indicato nel comma 1 dal capitolo 1500 al competente capitolo 1589 dello stato di previsione del ministero di grazia e giustizia.

Testo vigente dal 5 agosto 1989

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 20, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;273~art20 · fonte del testo