1. Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 4, valutato in lire 1.401.600.000 per l'anno 1989 e in lire 8.409.600.000 in ragione di anno per gli anni 1990 e 1991, si provvede mediante parziale utilizzo dello stanziamento iscritto sul capitolo 1500 dello stato di previsione della spesa del ministero di grazia e giustizia. 2. Il ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio mediante storno degli importi corrispondenti all'onere indicato nel comma 1 dal capitolo 1500 al competente capitolo 1589 dello stato di previsione del ministero di grazia e giustizia.
Testo vigente dal 5 agosto 1989
