1. L'articolo 39 comma 3 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, come da ultimo sostituito dall'articolo 6 comma 3 della legge 1› febbraio 1989 n. 30, e' sostituito dai seguenti: "All'assegnazione dei magistrati alle varie sezioni si provvede per ogni biennio a norma dell'articolo 7-bis. I magistrati assegnati alle sezioni distaccate possono, sulla base di criteri obiettivi e predeterminati in sede tabellare, anche svolgere funzioni presso la pretura circondariale o presso altre sezioni distaccate". 2. Il decreto del presidente della corte di appello previsto dall'articolo 1 comma 1 del decreto-legge 15 maggio 1989 n. 173, convertito nella legge 11 luglio 1989 n. 251, e' immediatamente esecutivo agli effetti della procedura di variazione tabellare indicata nell'articolo 7- bis del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, introdotto dal decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 449.
Testo vigente dal 5 agosto 1989
