Articolo abrogato dalla l. 16 ottobre 1991, n. 321, come modificata dalla l. 8 novembre 1991, n. 356.
Abrogato dal 10 novembre 1991
Articolo abrogato dalla l. 16 ottobre 1991, n. 321, come modificata dalla l. 8 novembre 1991, n. 356.
Abrogato dal 10 novembre 1991
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1991
Confronto con la versione in vigore dal 15 febbraio 1991 al 10 novembre 1991. 206 parole tolte, 18 parole aggiunte.
tolto: 1. Alla copertura dei posti indicati nell'articolo 9 comma 2, rimasti vacanti per difetto di aspiranti, il Consiglio superiore della magistratura provvede mediante trasferimento di ufficio di magistrati che prestino servizio, nel distretto nel quale sono compresi i posti vacanti, in uffici diversi dalle procure della Repubblica presso i tribunali e presso le preture circondariali e che, alla data di pubblicazione della vacanza sul Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, abbiano da almeno due anni assunto effettivo possesso dell'ufficio di appartenenza e non abbiano ancora compiuto il periodo minimo previsto dalla legge per la nomina a magistrato di corte di appello. Il trasferimento e' operato partendo dal piu' giovane secondo l'ordine di collocamento nel ruolo di anzianita'. 2. Se nel distretto mancano magistrati in possesso dei requisiti predetti, si provvede, allo stesso modo, con i magistrati in servizio nei distretti limitrofi, iniziando da quello piu' vicino a norma dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271. Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Firenze, Genova, Napoli, Palermo, Roma e per il distretto di Messina anche quello di Reggio Calabria. 3. Ai magistrati trasferiti a norma dei commi 1 e 2 si applica la disposizione dell'articolo 9 comma 4.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 OTTOBRE 1991, N. 321, COME MODIFICATA DALLA L. 8 NOVEMBRE 1991, N. 356
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;273~art9bis · fonte del testo
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