1. La segnalazione al Consiglio superiore della magistratura prevista dall'articolo 70 comma 4 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, come modificato dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 449, avviene in modo riassuntivo semestralmente quando la sostituzione del magistrato alla udienza sia motivata da suo impedimento o da ragioni di servizio. Il magistrato e le parti possono, comunque e in ogni momento, dare notizia al Consiglio superiore della magistratura della avvenuta sostituzione.
Testo vigente dal 5 agosto 1989
