I primi tre comma dell'art. 278 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, sostituito dall'art. 38 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, sono modificati come appresso: "Sui ricorsi decide in primo grado la Commissione comunale. La Commissione e' formata di sessanta membri nei Comuni appartenenti alla classe A, di quarantacinque in quelli appartenenti alle classi B e C, di trenta in quelli appartenenti alle classi D ed E e di quindici in quelli appartenenti alle ultime classi indicate nell'articolo 11. La Commissione e' costituita con provvedimento del sindaco: un terzo dei componenti e' nominato dal Consiglio comunale, un terzo dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, sentito il Comitato provinciale dell'agricoltura, fra le categorie rappresentate ed un terzo dal prefetto fra i contribuenti non compresi nelle categorie predette. In caso di comprovate necessita', il Consiglio comunale, con deliberazione soggetta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, puo' aumentare il numero dei componenti la Commissione, purche' questo risulti divisibile per tre. I componenti della Commissione non dovranno superare il numero di novanta per i Comuni della classe A, di settantacinque per quelli delle classi B e C, di quarantacinque per quelli delle classi D ed E, e di trenta per quelli delle altre classi: essi devono avere i requisiti per le elezioni a consigliere comunale. La Commissione elegge nel proprio seno a maggioranza assoluta di voti ed a scrutinio segreto, il presidente ed uno o piu' vice presidenti".

Testo vigente dal 16 aprile 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-26;261~art13 · fonte del testo