All'art. 276 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e' aggiunto il seguente comma: "E' tuttavia consentito di protrarre l'esecuzione dei suddetti adempimenti alla data del trenta giugno dell'esercizio successivo. In tale ipotesi, dalla stessa data del trenta giugno decorrono i vari termini fissati dai successivi articoli 277 e seguenti".
Testo vigente dal 16 aprile 1948
