[1]Il primo comma dell'art. 71 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e' sostituito dal seguente:
[2]Per la gestione diretta o in economia delle imposte di consumo i Comuni, anche non contermini, appartenenti alla stessa Provincia, possono riunirsi in consorzio, secondo le norme stabilite nel regolamento".
Testo vigente dal 16 aprile 1948
