Il primo comma dell'art. 283 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e' sostituito dalle seguenti disposizioni: "Per la risoluzione dei ricorsi previsti dal precedente art. 282 e' istituita presso la Giunta provinciale amministrativa una sezione speciale per i tributi locali. La detta sezione speciale dura in carica quattro anni e si compone: del prefetto o di chi ne fa le veci che la presiede; del vice prefetto ispettore o del ragioniere capo di prefettura, ispettore; dell'intendente di finanza; di un consigliere di prefettura designato dal prefetto; di un funzionario dell'Intendenza di finanza designato dall'intendente; di un rappresentante dei Comuni nominato dal prefetto e di un rappresentante dei lavoratori designato dall'Ispettorato provinciale del lavoro; di tre membri effettivi e tre supplenti scelti fra persone esperte in materia giuridica amministrativa e tecnica e nominati con deliberazione della Deputazione provinciale approvata dal prefetto; di due membri effettivi e due supplenti scelti dal prefetto su terne proposte dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, sentito il Comitato provinciale dell'agricoltura. Il prefetto e l'intendente di finanza designano rispettivamente come supplenti un consigliere di Prefettura e un funzionario dell'Intendenza. I supplenti intervengono alle sedute soltanto in caso di assenza dei membri effettivi delle rispettive categorie".
Testo vigente dal 16 aprile 1948
