Il primo comma dell'art. 283 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e' sostituito dalle seguenti disposizioni: "Per la risoluzione dei ricorsi previsti dal precedente art. 282 e' istituita presso la Giunta provinciale amministrativa una sezione speciale per i tributi locali. La detta sezione speciale dura in carica quattro anni e si compone: del prefetto o di chi ne fa le veci che la presiede; del vice prefetto ispettore o del ragioniere capo di prefettura, ispettore; dell'intendente di finanza; di un consigliere di prefettura designato dal prefetto; di un funzionario dell'Intendenza di finanza designato dall'intendente; di un rappresentante dei Comuni nominato dal prefetto e di un rappresentante dei lavoratori designato dall'Ispettorato provinciale del lavoro; di tre membri effettivi e tre supplenti scelti fra persone esperte in materia giuridica amministrativa e tecnica e nominati con deliberazione della Deputazione provinciale approvata dal prefetto; di due membri effettivi e due supplenti scelti dal prefetto su terne proposte dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, sentito il Comitato provinciale dell'agricoltura. Il prefetto e l'intendente di finanza designano rispettivamente come supplenti un consigliere di Prefettura e un funzionario dell'Intendenza. I supplenti intervengono alle sedute soltanto in caso di assenza dei membri effettivi delle rispettive categorie".

Testo vigente dal 16 aprile 1948

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 451/1989

    Ha colpito questo articolo
    27 luglio 1989

    fa composizione della g.p.a. - sezione speciale per i tributi locali, di cui son membri anche funzionari di prefettura e dell'intendenza di finanza, non garantisce in alcun modo l'indipendenza di tale giudice dall'Esecutivo, violando così gli artt. 101, comma secondo, e 108, comma secondo, Cost. Pertanto, è costituzionalmente illegittimo l'art. 283 del r.d. 14 settembre 1931 n. 1175, come modificato dall'art. 14, d.lgs. 26 marzo 1948 n. 261 (e finché il legislatore non interverrà per disporre una nuova e legittima composizione della predetta sezione - oltreché della Commissione comunale per i tributi locali - non potrà funzionare neanche il giudizio davanti alla Commissione centrale prevista dagli artt. 284 bis del t.u. sulla finanza locale e 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 638, quale giudice di terzo grado, sicché il ricorso del contribuente dovrà essere proposto direttamente innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria). - S.n. 30/1967; nonché S.n. 281/1989 (dichiarativa dell'incostituzionalità della composizione della Commissione comunale per i tributi locali).

    Art. 283 Testo unico la finanza locale · Art. 14 Assetto della finanza delle Province e dei Comuni · Art. 24 cost. · Art. 24 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-26;261~art14 · fonte del testo