La lettera d) dell'art. 329 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 212, e' sostituita dalla seguente: "d) due rappresentanti delle Amministrazioni provinciali e due rappresentanti delle Amministrazioni comunali, designati dal Ministro per l'interno". Nello stesso art. 329, come sopra sostituito, e' inserita, dopo la lettera e), la seguente lettera: "f) un rappresentante della Confederazione italiana degli agricoltori, uno della Confederazione generale italiana del commercio ed uno della Confederazione generale dell'industria italiana".
Testo vigente dal 16 aprile 1948
