La lettera d) dell'art. 329 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 212, e' sostituita dalla seguente: "d) due rappresentanti delle Amministrazioni provinciali e due rappresentanti delle Amministrazioni comunali, designati dal Ministro per l'interno". Nello stesso art. 329, come sopra sostituito, e' inserita, dopo la lettera e), la seguente lettera: "f) un rappresentante della Confederazione italiana degli agricoltori, uno della Confederazione generale italiana del commercio ed uno della Confederazione generale dell'industria italiana".

Testo vigente dal 16 aprile 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-26;261~art17 · fonte del testo