Il secondo comma dell'art. 283 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e' sostituito dal seguente: "La Giunta provinciale amministrativa provvede, di regola, sui ricorsi non prima di venti e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione; puo' avvalersi della facolta' indicata nell'art. 280 (primo comma) e deve sentire il ricorrente ed il rappresentante dell'Amministrazione comunale quando ne abbiano fatta esplicita richiesta nel ricorso o nelle controdeduzioni".
Testo vigente dal 16 aprile 1948
