Il comma quinto dell'art. 22 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'art. 2 del regio decreto-legge 12 aprile 1943, n. 449, e sostituito dall'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, e' sostituito dal seguente: "Per le imposte stabilite sul valore questo e' determinato al 1 dicembre e al 1 giugno di ogni anno, sulla media dei prezzi dei trimestre precedente, da una commissione provinciale nominata e presieduta dal prefetto e composta come appresso: un rappresentante del Comune capoluogo; un rappresentante dei Comuni minori; un rappresentante della Camera di commercio; il direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio; un rappresentante della Sezione provinciale dell'alimentazione; un rappresentante dell'Ufficio tecnico erariale; un rappresentante del Comitato provinciale dei prezzi; un rappresentante nell'Ispettorato provinciale agrario".
Testo vigente dal 16 aprile 1948
