L'assegno speciale temporaneo, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 dicembre 1946, n. 576, ed aumentato con l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 settembre 1947, n. 1108, e' ulteriormente elevato a L. 25.000 annue per le vedove e per gli orfani di guerra, ivi compresi i titolari delle pensioni spettanti in virtu' dell'art. 33 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 10 agosto 1950, n. 648
1La L. 10 agosto 1950, n. 648 ha disposto (con l'art. 123, comma 2) che "L'assegno speciale temporaneo di cui all'art. 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 530, dovuto alla vedova ed agli orfani, e' elevato a lire 40.000 annue."
Testo vigente dal 16 settembre 1950
