L'assegno speciale temporaneo, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 dicembre 1946, n. 576, ed aumentato con l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 settembre 1947, n. 1108, e' ulteriormente elevato a L. 25.000 annue per le vedove e per gli orfani di guerra, ivi compresi i titolari delle pensioni spettanti in virtu' dell'art. 33 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 10 agosto 1950, n. 648

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La L. 10 agosto 1950, n. 648 ha disposto (con l'art. 123, comma 2) che "L'assegno speciale temporaneo di cui all'art. 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 530, dovuto alla vedova ed agli orfani, e' elevato a lire 40.000 annue."

Testo vigente dal 16 settembre 1950

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 settembre 1950

Confronto con la versione in vigore dal 28 maggio 1948 al 16 settembre 1950.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 10 agosto 1950, n. 648

    La L. 10 agosto 1950, n. 648 ha disposto (con l'art. 123, comma 2) che "L'assegno speciale temporaneo di cui all'art. 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 530, dovuto alla vedova ed agli orfani, e' elevato a lire 40.000 annue."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-14;530~art1 · fonte del testo