L'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 gennaio 1947, n. 58, e' sostituito dal seguente: "L'indennita' di cui all'art. 1 compete, inoltre, agli ufficiali che siano dal servizio permanente effettivo direttamente collocati a riposo, in riforma e in congedo assoluto, per eta' e per ferite, lesioni o infermita' dipendenti da cause di servizio. Detta indennita' va corrisposta anche agli ufficiali che abbiano diritto al trattamento di pensione di guerra e al trattamento ordinario di quiescenza (od assegno integratore). Qualora si tratti di ufficiali cessati dal servizio permanente effettivo con diritto all'assegno integratore di cui all'art. 19 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e successive modificazioni, l'indennita' e' ragguagliata a tanti ventesimi della somma annua prevista per ciascun grado dal primo comma dell'art. 1 del presente decreto quanti sono gli anni di servizio utili a pensione aumentati di quattro anni; essa, pero', non puo' in alcun caso superare tale somma".

Testo vigente dal 20 maggio 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-15;477~art5 · fonte del testo