Le agevolazioni fiscali, previste nella legge 23 marzo 1940, n. 285, a favore dell'industria e del commercio dei marmi nelle province di Apuania e di Lucca, sono applicabili fino al 31 dicembre 1948. A decorrere dal 1 luglio 1947 e' elevata a cento volte la misura della tassa unica stabilita dall'art. 2 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 1236.

Testo vigente dal 24 aprile 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-26;314~artunico · fonte del testo