L'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 3 aprile 1947, n. 372, e' sostituito dalle seguenti disposizioni: "Alle spese di funzionamento degli uffici del consorzio si provvede mediante:
- 1)un contributo annuo a carico di ogni impresa ammessa ai benefici consentiti dalle disposizioni sulla zona industriale sulla base dell'imposta camerale accertata o accettabile;
- 2)un contributo a carico degli enti consorziati, sulla base dell'importo dei contributi ad essi dovuti. Le aliquote dei contributi sono stabilite con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quello per le finanze, su proposta del Consiglio del consorzio. L'accertamento a carico degli obbligati e' fatto dal Consiglio. Entro trenta giorni dalla sua notifica e' ammesso ricorso al Ministro per l'industria e il commercio. Se non sia stato fatto ricorso o se il ricorso e' stato respinto, il contributo e' riscosso con la procedura e privilegi stabiliti per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici. L'ingiunzione e' emessa dal presidente del consorzio".
Testo vigente dal 12 aprile 1948
