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Miscellanea
Approvazione della convenzione stipulata dal Ministero delle finanze con l'Ente nazionale risi, intesa a disciplinare il servizio di vigilanza sul trasporto e trasferimento e sulla pilatura del riso
Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1353
- Aggiornato al
- 25 novembre 1948
- Articoli
- 16
- Art. 1Convenzione fra il Governo (Ministero delle finanze) e l'Ente nazionale risi per…
- Art. 2Il personale di cui al precedente art. 1 e' posto fuori organico ed e' tenuto a…
- Art. 3Il personale a disposizione dell'Ente conserva il proprio ordinamento amministrativo e…
- Art. 4Gli stipendi, le paghe e tutti gli altri assegni, contributi ed indennita', di qualsiasi…
- Art. 5Sono altresi' a carico dell'Ente, con le modalita' di cui al precedente art. 4, le spese…
- Art. 6Le spese per la prima, vestizione e per le periodiche rinnovazioni del vestiario, nonche'…
- Art. 7L'Amministrazione finanziaria si impegna di accasermare i sottufficiali e i militari di…
- Art. 8A titolo di rimborso spese per accasermamento, manutenzione di fabbricati, casermaggio…
- Art. 9Sono poste a carico dell'Ente tutte le spese relative alla custodia, manutenzione…
- Art. 10Al rimborso delle spese che lo Stato dovra' sostenere per il trattamento di quiescenza…
- Art. 11Le somme corrispondenti al rimborsi di cui agli articoli 6, 8 e 10, sono versate alla…
- Art. 12Alle anticipazioni di cui all'art. 4 e ai rimborsi di cui al precedente articolo, l'Ente…
- Art. 13E' a carico dell'Amministrazione finanziaria il servizio delle armi e delle munizioni.
- Art. 14Il servizio sanitario organizzato per il personale dei reparti ordinari del Corpo della…
- Art. 15La presente convenzione avra' la durata di tre anni, con decorrenza dal 22 novembre 1946.
- Art. 16La presente convenzione, redatta in tre esemplari, letta, accettata e sottoscritta dalle…
