Il servizio sanitario organizzato per il personale dei reparti ordinari del Corpo della Guardia di finanza funziona anche per i militari a disposizione dell'Ente. Pero' al pagamento del compenso per i medici civili che prestassero servizio nel solo interesse dell'Ente, provvede, di volta in volta, l'Ente medesimo.
Testo vigente dal 25 novembre 1948
