L'Amministrazione finanziaria si impegna di accasermare i sottufficiali e i militari di truppa a disposizione dell'Ente nei locali destinati ai reparti del servizio normale della Guardia di finanza gia' esistenti nelle sedi di Milano, Pavia, Bologna e Mantova. Per eventuale accasermamento del detto personale in altri locali delle stesse sedi ed in altre sedi i necessari alloggi sono provveduti a cura e spese dell'Ente, e da esso designati previo assenso del Comando generale del Corpo.

Testo vigente dal 25 novembre 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1353~art7 · fonte del testo