L'Amministrazione finanziaria si impegna di accasermare i sottufficiali e i militari di truppa a disposizione dell'Ente nei locali destinati ai reparti del servizio normale della Guardia di finanza gia' esistenti nelle sedi di Milano, Pavia, Bologna e Mantova. Per eventuale accasermamento del detto personale in altri locali delle stesse sedi ed in altre sedi i necessari alloggi sono provveduti a cura e spese dell'Ente, e da esso designati previo assenso del Comando generale del Corpo.
Testo vigente dal 25 novembre 1948
