Al rimborso delle spese che lo Stato dovra' sostenere per il trattamento di quiescenza del personale, secondo le disposizioni legislative presenti e future, l'Ente corrisponde all'Amministrazione finanziaria, a trimestri posticipati, una somma pari al 15% dell'importo lordo degli assegni pensionabili di cui al precedente art. 4.

Testo vigente dal 25 novembre 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1353~art10 · fonte del testo