Al rimborso delle spese che lo Stato dovra' sostenere per il trattamento di quiescenza del personale, secondo le disposizioni legislative presenti e future, l'Ente corrisponde all'Amministrazione finanziaria, a trimestri posticipati, una somma pari al 15% dell'importo lordo degli assegni pensionabili di cui al precedente art. 4.
Testo vigente dal 25 novembre 1948
