Le somme corrispondenti al rimborsi di cui agli articoli 6, 8 e 10, sono versate alla sezione della Tesoreria di Milano, dall'ufficiale relatore di quella legione, in base a liste di carico compilate dall'ufficio di amministrazione regionale e trasmesse all'Ente per il tramite e previa revisione del Comando generale.
Testo vigente dal 25 novembre 1948
