Le spese per la prima, vestizione e per le periodiche rinnovazioni del vestiario, nonche' i premi di rafferma per i militari del Corpo messi a disposizione dell'Ente sono anticipate dallo Stato. L' Ente rimborsa gli importi della spesa vestiario nella misura di anti meta' del prezzo degli oggetti di corredo forniti ai militari per ogni anno o frazione di un anno non inferiore ad un semestre di servizio prestato per conto dell'Ente dai militari stessi, e gli importi per i premi di rafferma nella misura di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio, trascurando la frazione di mese.

Testo vigente dal 25 novembre 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1353~art6 · fonte del testo