Gli stipendi, le paghe e tutti gli altri assegni, contributi ed indennita', di qualsiasi genere - ivi compresi gli importi della razione viveri - spettanti al personale della Guardia di finanza a disposizione dell'Ente, sono a carico dell'Ente medesimo nel loro importo lordo e sono pagati dall'ufficio amministrazione della Legione di Milano al quale l'Ente stesso somministra i fondi necessari a trimestri anticipati. Indipendentemente dai necessari conguagli da effettuarsi a trimestri maturati, i fondi trimestrali di cui al comma precedente sono fissati nella prestintiva somma di lire cinque milioni. L'ufficiale relatore della Legione di Milano sottopone trimestralmente i documentati rendiconti delle spese eseguite con le anticipazioni dell'Ente all'approvazione del Comando generale, che provvede a trasmetterli all'Ente pagatore entro i primi quaranta giorni del trimestre successivo. Le ritenute sono operate e versate dal menzionato ufficio di amministrazione, sotto i titoli rispettivamente stabiliti.

Testo vigente dal 25 novembre 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1353~art4 · fonte del testo