E' istituita una nuova tabella di operai permanenti, secondo i limiti numerici fissati nell'allegata tabella C, nella quale vanno inquadrati per primi gli attuali operai permanenti previsti dalla tabella n. 2, lettera B, n. 4, annessa al regolamento generale approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e, successivamente, i salariati temporanei dell'Amministrazione delle antichita' e belle arti. Detto inquadramento sara' disposto con l'osservanza delle norme che verranno emanate ai sensi dell'art. 9, ultimo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585.

Testo vigente dal 12 novembre 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1305~art7 · fonte del testo