Nella prima applicazione del presente decreto i periodi di anzianita' di grado normalmente richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori al 9° dei ruoli di gruppo A, al 10° dei ruoli di gruppo B e al 12° dei ruoli di gruppo C di cui alle tabelle annesse al decreto stesso sono ridotti di un anno e mezzo. Peraltro nessun impiegato potra' fruire di tale riduzione per conseguire piu' di una promozione. La disposizione di cui al precedente comma non si applica al personale che venga inquadrato nel ruolo del personale tecnico dei periti di cui alla tabella D allegata al presente decreto ai sensi del terzo comma del precedente art. 3.
Testo vigente dal 19 giugno 1948
