Nei limiti di due terzi dei posti disponibili nei gradi iniziali dei singoli ruoli, fatta eccezione per i ruoli con inizio di carriera al grado superiore al 10°, il Ministero, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, bandira' concorsi speciali da espletare con l'osservanza delle disposizioni vigenti, riservati al personale di ruolo e non di ruolo delle Soprintendenze ed Istituti autonomi di antichita' e belle arti, che abbia un'anzianita' di servizio di almeno due anni e che sia in possesso del prescritto titolo di studio. Per il personale non di ruolo si prescinde dal limite massimo di eta'. Ai concorsi predetti possono partecipare anche gli Impiegati di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato. Costoro potranno conseguire la nomina per non oltre l'ottavo dei posti messi a concorso.
Testo vigente dal 12 novembre 1948
