Gli assistenti, i capi officina, i tecnici agrari e le maestre di laboratorio, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, assunti ai posti previsti dalla tabella C allegata alla legge 15 giugno 1931, n. 889, sono inquadrati nei corrispondenti ruoli di cui alla tabella A, annessa al presente decreto, a seguito di giudizio di idoneita' da accertare mediante ispezione che sara' disposta dal Ministro per la pubblica istruzione. Ad essi sono attribuiti, a decorrere dalla stessa data, il grado e la qualifica corrispondenti agli anni di servizio prestati nel ruolo di provenienza e richiesti dall'annessa tabella A per il conseguimento delle promozioni e degli aumenti periodici di stipendio. Fino a quando gli esami previsti dagli articoli 7 e 8 continueranno ad essere sospesi a norma del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, le promozioni al grado 9° nei ruoli di cui all'annessa tabella A saranno conferite in base al solo requisito della anzianita'. Sono inquadrati al grado iniziale del ruolo di cui all'annessa tabella A i tecnici agrari in servizio negli istituti e nelle scuole d'istruzione tecnica agraria, i quali, ai sensi delle disposizioni contenute nel regio decreto 5 luglio 1934, n. 1293, non siano stati collocati nel ruolo previsto dalla tabella C annessa alla legge 15 giugno 1931, n. 889, ma siano, alla data del presente decreto, in possesso del titolo prescritto per l'accesso al nuovo ruolo. L'inquadramento e' subordinato a un giudizio di idoneita' da accertare mediante ispezione che sara' disposta dal Ministro per la pubblica istruzione.
Testo vigente dal 6 novembre 1948
