((I posti di capi officina, di tecnici agrari, di maestre di laboratorio e di assistenti negli istituti e nelle scuole di istruzione tecnica messi a concorso con decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 4 luglio 1947, sono da considerare posti di insegnanti tecnici pratici. I vincitori dei concorsi di cui al precedente comma conseguono la nomina ad insegnanti tecnici pratici in prova, a norma della tabella A annessa alla presente legge, con provvedimenti aventi effetto da data non anteriore al 1° agosto 1950)).

Testo vigente dal 24 gennaio 1953

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1277~art12bis · fonte del testo