I capi officina, i tecnici agrari, le maestre di laboratorio e gli assistenti degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica assumono la qualifica di insegnanti tecnici-pratici. A tutto il personale di cui al precedente comma si applica, lo stato giuridico ed il trattamento economico e di carriera degli insegnanti entro i limiti prescritti dalle norme contenute nel presente decreto. Esso fa parte del Corpo insegnante delle scuole e degli istituti d'istruzione tecnica.
Testo vigente dal 6 novembre 1948
