I capi officina, i tecnici agrari, le maestre di laboratorio e gli assistenti degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica assumono la qualifica di insegnanti tecnici-pratici. A tutto il personale di cui al precedente comma si applica, lo stato giuridico ed il trattamento economico e di carriera degli insegnanti entro i limiti prescritti dalle norme contenute nel presente decreto. Esso fa parte del Corpo insegnante delle scuole e degli istituti d'istruzione tecnica.

Testo vigente dal 6 novembre 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1277~art1 · fonte del testo