Le promozioni al grado 9° degli insegnanti tecnici-pratici in servizio negli istituti tecnici e nelle scuole di magistero professionale per la donna, previste dalla tabella A, annessa al presente decreto, si conferiscono mediante esame di merito distinto o esame di idoneita' al personale che alla data del decreto col quale viene indetto l'esame abbia rispettivamente dieci e dodici anni di anzianita' di servizio, tenuto conto altresi' del periodo di prova. ((L'anzianita' richiesta dal precedente comma e' ridotta di due anni per coloro i quali siano provvisti di laurea o di titoli equipollenti rilasciati da istituti di istruzione superiore)).
Testo vigente dal 24 gennaio 1953
