Le promozioni al grado 9° degli insegnanti tecnici-pratici in servizio nelle scuole tecniche e nelle scuole professionali femminili, previsti dalla tabella A, annessa al presente decreto, si conferiscono, con le modalita' del precedente articolo, al personale che abbia rispettivamente sedici e diciotto anni di anzianita' di servizio, tenuto conto altresi' del periodo di prova. ((L'anzianita' richiesta dal precedente comma e' ridotta di due anni per coloro i quali siano provvisti di laurea o di titoli equipollenti rilasciati da istituti di istruzione superiore)).
Testo vigente dal 24 gennaio 1953
