I posti di personale insegnante tecnico-pratico non di ruolo previsti dalle tabelle organiche degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica, e i posti di ruolo vacanti per assenza dei titolari sono temporaneamente conferiti dai capi d'istituto a personale non di ruolo secondo le modalita' che saranno stabilite dal Ministro per la pubblica istruzione. ((Al personale non di ruolo di cui al precedente comma, al quale competono gli obblighi didattici e di orario previsti per il personale di ruolo, si applicano; quanto al trattamento giuridico ed economico, le norme del presente decreto e dell'art. 8 del regio decreto-legge 1 giugno 1946, n. 539, e successive modificazioni, nonche' quelle contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, eccezion fatta per il divieto di cui all'art. 12 di questo ultimo decreto)).

Testo vigente dal 24 gennaio 1953

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 gennaio 1953

Confronto con la versione in vigore dal 6 novembre 1948 al 24 gennaio 1953. 4 parole tolte, 20 parole aggiunte.

… per la pubblica istruzione. Al personale non di ruolo di cui al precedente comma, tolto: si applicano, aggiunto: al quale competono gli obblighi didattici e di orario previsti per il personale di ruolo, si applicano; quanto al trattamento giuridico ed economico, le norme del presente decreto e dell'art. 8 del regio decreto tolto: legislativoaggiunto: -legge 1 giugno 1946, n. 539, e successive modificazioni, nonche' quelle contenute nel decreto … aprile 1947, n. 207, eccezion fatta per il divieto di cui all'art. 12 di tolto: quest'ultimo aggiunto: questo ultimo decreto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1277~art11 · fonte del testo