Per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito, nelle regioni Abruzzi e Molise, Campania, Paglie, Basilicata, Calabria e Sardegna e nei territori dei Comuni appartenenti alle province di Latina e Frosinone, nonche' dell'Isola d'Elba, anche di competenza di Amministrazioni provinciali e comunali, di istituzioni pubbliche di beneficenza e di enti pubblici di assistenza, e' autorizzata la spesa di L. 18.000.000.000. Detta spesa sara' iscritta per L. 6.000.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1947-48 e per L. 12.000.000.000 nello stesso stato di previsione dell'esercizio 1948-49.

Testo vigente dal 15 marzo 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-05;121~art1 · fonte del testo