Limitatamente alle regioni e territori di cui agli articoli 1 e 11, per i lavori di sistemazione e riattamento delle strade vicinali, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potra' concedere sussidi fino al 50% della spesa e per un importo complessivo di sussidi fino alla somma di L. 1.000.000.000 di cui alla lettera d) dell'art. 7.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 27 ottobre 1949, n. 851
1La L. 27 ottobre 1949, n. 851 ha disposto (con l'art.1, comma 2) che "L'autorizzazione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 5 marzo 1948, n. 121, viene corrispondentemente ridotta, di L. 26.000.000."
Testo vigente dal 18 dicembre 1949
