Salvo il disposto del penultimo comma del presente articolo, per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica, di miglioramento fondiario e di ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende agricole nelle regioni e territori di cui al precedente art. 1 e' autorizzata la spesa di L. 17.000.000.000 cosi' ripartiti:

  • a)per opere pubbliche di bonifica, comprese quelle di irrigazione e le sistemazioni idraulico-forestali di bacini montani, L. 10.000.000.000;
  • b)per riparazione e ricostruzione di opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte per eventi bellici, L. 500.000.000;
  • c)per concessione di sussidi nella spesa per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, ivi comprese quelle di irrigazione, L. 4.500.000.000;
  • d)per la concessione dei sussidi nelle spese di sistemazione e riattamento delle strade vicinali, di cui al successivo art. 8, L. 1.000.000.000;
  • e)per la concessione dei contributi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 1 luglio 1946, n. 31, e per le spese relative all'assistenza tecnica e alla vigilanza di cui all'art. 11 del decreto stesso, L. 500.000.000;
  • f)per apporto statale alla costituzione del fondo di dotazione della Cassa per l'acquisto, trasformazione e lottizzazione di terreni per la costituzione della piccola proprieta' contadina, di cui al successivo art. 9, L. 500.000.000. Sul fondo di cui alla precedente, lettera a) L. 500 milioni sono destinate all'esecuzione di opere pubbliche di bonifica in Sicilia. La spesa di L. 17.000.000.000 di cui sopra sara' iscritta per L. 5.500.000.000 nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'esercizio 1947-1948, delle quali L. 500.000.000 per opere pubbliche di bonifica in Sicilia e per L. 11.500.000.000 nello stesso stato di previsione dell'esercizio 1948-49.

Testo vigente dal 15 marzo 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-05;121~art7 · fonte del testo