Gli articoli 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, contenenti disposizioni per l'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare, sono sostituiti dai seguenti: "Art. 9. - Le Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e del Banco di Sardegna sono autorizzate, anche in deroga ai propri statuti ed alle vigenti disposizioni, a concedere, per l'attuazione delle iniziative indicate nell'art. 1, finanziamenti con il concorso dello Stato a norma dell'articolo seguente sino al complessivo importo rispettivamente di L. 6.200.000.000, di L. 3.000.000.000 e di L. 800.000.000. Presso le dette Sezioni sono costituiti fondi di garanzia per un ammontare complessivo di L. 10.000.000.000, di cui L. 6.200.000.000 per il Banco di Napoli, L. 3 miliardi per il Banco di Sicilia e di L. 800.000.000 per il Banco di Sardegna, fondi che potranno essere utilizzati per la concessione di operazioni di credito previste dal primo comma del presente articolo. Nulla e' innovato alle disposizioni speciali relative ai finanziamenti a favore della Sicilia, della Sardegna e della provincia di Napoli, di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 28 dicembre 1944, numeri 416 e 417, ed al decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni". "Art. 10. - Sui finanziamenti che saranno concessi, nei limiti previsti nel primo comma dell'articolo precedente lo Stato concorre nel pagamento degli interessi in misura non superiore al 4% e per una durata massima di dieci anni. La perdita, accertata su ciascuna operazione e' addebitata al fondo di garanzia di cui al precedente articolo, nella misura del 70% della perdita stessa. Il residuo del 30% e' a carico del conto economico delle tre Sezioni. La somma di L. 10.000.000.000 per la costituzione dei fondi di garanzia, di cui all'art. 9, e' intanto anticipata dal Tesoro dello Stato in due rate eguali di cinque miliardi ciascuna, rispettivamente negli esercizi finanziari 1947-48 e 1948-49 e viene ripartita alle tre Sezioni in proporzione delle assegnazioni alle stesse spettanti a norma di detto articolo. Le modalita' per la concessione dei contributi previsti dal primo comma del presente articolo nonche' i termini e le condizioni per la restituzione, da parte delle tre Sezioni, delle somme loro anticipate, dal Tesoro dello Stato, a norma del comma precedente, saranno stabilite con decreto del Ministro per il tesoro e del Ministro per l'industria e commercio".

Testo vigente dal 15 marzo 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-05;121~art15 · fonte del testo