A carico della spesa autorizzata con il precedente articolo, il Ministero dei lavori pubblici potra' assumere impegni nei limiti sottoindicati:

  • 1)per opere stradali........................... L. 3.900.000.000 2) per opere marittime.......................... " 5.000.000.000 3) per acquedotti ed altre opere igieniche e sa- nitarie........................................... " 6.500.000.000 4) per la riparazione e ricostruzione degli edi- fici di culto e di quelli degli enti pubblici di assistenza e beneficenza danneggiati o distrutti da offese belliche a norma del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 35, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649...................... " 500.000.000
  • 5)per la costruzione ed il completamento di e difici scolastici................................. " 1.000.000.000 6) per opere di consolidamento di abitati....... " 100.000.000
  • 7)per la concessione del concorso dello Stato per la costruzione di case popolari a norma del- l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvi- sorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399, modifica- to dai decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1600............. L. 1.000.000.000

Testo vigente dal 15 marzo 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-05;121~art2 · fonte del testo