A carico della spesa autorizzata con il precedente articolo, il Ministero dei lavori pubblici potra' assumere impegni nei limiti sottoindicati:
- 1)per opere stradali........................... L. 3.900.000.000 2) per opere marittime.......................... " 5.000.000.000 3) per acquedotti ed altre opere igieniche e sa- nitarie........................................... " 6.500.000.000 4) per la riparazione e ricostruzione degli edi- fici di culto e di quelli degli enti pubblici di assistenza e beneficenza danneggiati o distrutti da offese belliche a norma del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 35, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649...................... " 500.000.000
- 5)per la costruzione ed il completamento di e difici scolastici................................. " 1.000.000.000 6) per opere di consolidamento di abitati....... " 100.000.000
- 7)per la concessione del concorso dello Stato per la costruzione di case popolari a norma del- l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvi- sorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399, modifica- to dai decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1600............. L. 1.000.000.000
Testo vigente dal 15 marzo 1948
