E' autorizzata la spesa di L. 1.750.000.000 per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti a pagamento non differito nelle province di Udine e Gorizia, anche di competenza di Amministrazioni provinciali e comunali, di Istituzioni pubbliche di beneficenza e di Enti pubblici di assistenza.

Testo vigente dal 26 maggio 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-24;520~art1 · fonte del testo