E' autorizzata la spesa di L. 1.750.000.000 per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti a pagamento non differito nelle province di Udine e Gorizia, anche di competenza di Amministrazioni provinciali e comunali, di Istituzioni pubbliche di beneficenza e di Enti pubblici di assistenza.
Testo vigente dal 26 maggio 1948
