Per l'esecuzione, nei territori di cui all'art. 1 ed in Sicilia di opere ferroviarie a cura del Ministero dei trasporti (Ferrovie dello Stato e Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) e' autorizzata la spesa di L. 2.000.000.000. Con decreti del Ministro per i trasporti, di concerto con quello per il tesoro, sara' provveduto al riparto della spesa di cui al comma precedente fra l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Testo vigente dal 15 marzo 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-05;121~art10 · fonte del testo