Articolo abrogato dal d. lgs. 4 agosto 1999, n. 336.
Abrogato dal 15 ottobre 1999
Articolo abrogato dal d. lgs. 4 agosto 1999, n. 336.
Abrogato dal 15 ottobre 1999
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3 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 5 dicembre 1992 al 15 ottobre 1999. 331 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: In deroga al divieto di cui all'art. 3, comma 2, e' consentito somministrare agli animali da azienda, esclusi quelli destinati all'ingrasso, sostanze ad azione estrogena, diverse dagli stilbenici, androgena o gestagena, contenute in specialita' medicinali registrate, a fine di trattamenti: terapeutico, di sincronizzazione del ciclo estrale, di interruzione di gestazione indesiderata, di miglioramento della fertilita' e di preparazione dei donatori e delle ricettrici per l'impianto di embrioni. Ai fini dei trattamenti terapeutici devono essere utilizzate specialita' medicinali registrate somministrabili esclusivamente per via iniettiva non veicolate mediante prodotti ad azione di ritardo. Le specialita' medicinali di cui al comma 1 devono essere cedute dal farmacista esclusivamente su presentazione di ricetta veterinaria, rinnovata di volta in volta e da trattenersi dal farmacista stesso. La somministrazione delle sostanze di cui al comma 1 deve essere effettuata da un medico veterinario che deve darne comunicazione entro tre giorni, al servizio veterinario della unita' sanitaria lo- cale competente per territorio, indicando l'ubicazione dell'azienda, il detentore degli animali, il numero degli animali sottoposti a trattamento, la specialita' medicinale impiegata e il relativo tempo di sospensione, la data e il tipo dell'intervento eseguito. Gli animali non possono essere avviati alla macellazione prima che sia trascorso il tempo di attesa previsto per ogni singola specialita' medicinale. Il Ministro della sanita', con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in applicazione di disposizioni comunitarie, adotta:
tolto: a) l'elenco delle specialita' medicinali da impiegare ai fini previsti dal comma 1;
tolto: b) le condizioni di utilizzazione di tali specialita', in particolare il tempo di attesa necessario e le modalita' di controllo di dette condizioni;
tolto: c) i mezzi di identificazione degli animali trattati. Nel caso di macellazione d'urgenza di animali sottoposti ai trattamenti di cui al comma 1, qualora non sia trascorso il prescritto tempo di attesa, si applica l'art. 5. Chi viola le disposizioni dei commi 2, 3, 4 e 5, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 3 milioni a lire 18 milioni per ogni animale trattato.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 336
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;118~art6 · fonte del testo
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