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Che cosa è cambiato dal 15 ottobre 1999

Confronto con la versione in vigore dal 18 febbraio 1992 al 15 ottobre 1999. 132 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: E' vietata l'importazione di animali vivi, carni e prodotti a base di carne in provenienza da Paesi terzi che, relativamente alla distribuzione, immissione sul mercato e somministrazione agli animali delle sostanze indicate all'art. 3, commi 1 e 2, nonche' in materia di controllo di tali attivita', non offrano garanzie equivalenti a quelle derivanti dalle disposizioni del presente decreto. A cura del Ministero della sanita', a seguito di decisione comunitaria, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'elenco dei Paesi terzi dai quali ai sensi del comma 1 e' consentita l'importazione di animali, carni e prodotti a base di carne. Il Ministero della sanita' fissa le modalita' dei controlli su animali, carni e prodotti di origine animale al momento dell'importazione per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 336

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;118~art9 · fonte del testo