Articolo abrogato dal d. lgs. 4 agosto 1999, n. 336.
Abrogato dal 15 ottobre 1999
Articolo abrogato dal d. lgs. 4 agosto 1999, n. 336.
Abrogato dal 15 ottobre 1999
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 18 febbraio 1992 al 15 ottobre 1999. 196 parole tolte, 10 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Ai fini del presente decreto si intende per:
tolto: a) animali da azienda: gli animali allevati in una azienda le cui carni o prodotti sono destinati all'alimentazione umana;
tolto: b) trattamento terapeutico: la somministrazione individuale ad un animale da azienda di una delle sostanze autorizzate ai sensi dell'art. 6 per curare un disturbo della fertilita' accertato da un medico veterinario, previo esame dell'animale stesso;
tolto: c) carni: tutte le parti degli animali di cui alla lettera a) atte al consumo umano;
tolto: d) prodotti a base di carni: prodotti e preparazioni elaborati con le carni delle specie animali di cui alla lettera a);
tolto: e) campione ufficiale: campione prelevato dall'autorita' competente e che, ai fini dell'analisi del residuo in questione, deve essere accompagnato dall'indicazione della specie animale, della natura del campione, della quantita' e del metodo di prelievo nonche' dalla individuazione dell'origine dell'animale e delle carni; tale prelievo deve essere effettuato senza preavviso;
tolto: f) laboratorio riconosciuto: gli istituti zooprofilattici sperimentali e gli altri laboratori previsti dalla legge 30 aprile 1962, n. 283;
tolto: g) residuo: residuo di sostanze ad azione farmacologica e dei loro prodotti di trasformazione, nonche' di altre sostanze che si trasmettono alle carni e possono nuocere alla salute umana.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 336
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;118~art1 · fonte del testo
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