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Che cosa è cambiato dal 15 ottobre 1999

Confronto con la versione in vigore dal 18 febbraio 1992 al 15 ottobre 1999. 153 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Non sono ammessi agli scambi intracomunitari gli animali cui siano state somministrate, in qualsiasi modo, sostanze stilbeniche, sostanze ad azione tireostatica e anche nei casi consentiti, sostanze ad azione estrogena, androgena e gestagena nonche' le carni e i prodotti a base di carni ottenuti da tali animali. Il bollo CEE puo' essere applicato esclusivamente alle carni provenienti da animali non sottoposti a qualunque tipo di trattamento con le sostanze di cui al comma 1. Il Ministro della sanita', tuttavia, con proprio decreto, in attuazione delle deroghe deliberate dal Consiglio delle Comunita' europee e nel rispetto delle condizioni di volta in volta stabilite dallo stesso Consiglio, autorizza l'ammissione agli scambi intracomunitari di animali destinati alla riproduzione e di animali riproduttori a fine carriera che, nel corso della loro carriera di riproduttori, siano stati sottoposti ad uno dei trattamenti di cui all'art. 6; in tal caso e' autorizzata l'apposizione del bollo CEE sulle loro carni.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 336

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;118~art8 · fonte del testo