Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 15 ottobre 1999

Confronto con la versione in vigore dal 18 febbraio 1992 al 15 ottobre 1999. 139 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Negli allevamenti di animali da azienda, oltre al registro previsto per i medicinali veterinari, deve essere tenuto, da parte del titolare, uno speciale registro nel quale vanno annotati per l'uso delle sostanze di cui all'art. 6, comma 1:

tolto: a) i quantitativi introdotti e la loro provenienza;

tolto: b) l'identificazione degli animali sottoposti a trattamento;

tolto: c) i trattamenti eseguiti con le indicazioni della data di inizio e di fine trattamento;

tolto: d) data di avviamento al macello degli animali trattati. Il registro di cui al comma 1 deve essere corredato da una copia delle ricette rilasciate dal medico veterinario. Il Ministro della sanita', con proprio decreto, stabilisce eventualmente le indicazioni che debbono essere riportate nelle ricette medico veterinarie. Chi contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2 milioni a 12 milioni.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 336

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;118~art7 · fonte del testo