Articolo abrogato dal d. lgs. 4 agosto 1999, n. 336.
Abrogato dal 15 ottobre 1999
Articolo abrogato dal d. lgs. 4 agosto 1999, n. 336.
Abrogato dal 15 ottobre 1999
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 18 febbraio 1992 al 15 ottobre 1999. 86 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: E' vietato vendere, detenere per vendere, lavorare o comunque distribuire per il consumo carni e prodotti a base di carne provenienti da animali da azienda ai quali siano state somministrate sostanze in violazione all'art. 3. Chi viola il disposto del comma 1 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10 milioni a lire 60 milioni. Le carni e i prodotti a base di carne di cui al comma 1 devono essere distrutti o destinati dall'autorita' sanitaria locale competente ad usi diversi dal consumo umano.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 336
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;118~art5 · fonte del testo
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