Gli autoveicoli assegnati in uso ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 gennaio 1945, n. 49, sono immatricolati ed iscritti a nome dell'assegnatario in base al provvedimento emanato dal Ministero dei trasporti. I diritti dell'assegnatario possono formare oggetto di cessione previa autorizzazione del Ministero dei trasporti. L'assegnatario e' equiparato all'usufruttuario dell'autoveicolo agli effetti dell'art. 2054 del Codice civile. L'atto di assegnazione in uso e' assoggettato alla tassa fissa di registro dell'importo di lire quaranta da corrispondersi nel modo stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399.

Testo vigente dal 15 marzo 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-22;118~art6 · fonte del testo