Le riduzioni sui prezzi di stima di cui all'art. 16 possono essere accordate ai Comuni ed agli ospedali. Eguali riduzioni possono essere accordate alle Amministrazioni dello Stato per gli autoveicoli di fabbricazione italiana. Qualora le Amministrazioni dello Stato siano in possesso di autoveicoli di fabbricazione straniera o di fabbricazione italiana venduti dalle case costruttrici alle Forze armate tedesche, e sempreche' ne sia stato da queste corrisposto il prezzo, devono farne segnalazione al Ministero dei trasporti, il quale, d'intesa con quello del tesoro, puo' cedere in proprieta' tali autoveicoli in esenzione dal pagamento del prezzo di stima.

Testo vigente dal 15 marzo 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-22;118~art18 · fonte del testo