La riduzione del 60% sulla tassa di circolazione di prova accordata dall'art. 19 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, e successive modificazioni, alle fabbriche nazionali di autoveicoli e di autoscafi e relative carrozzerie, nonche' ai rappresentanti delle fabbriche stesse, e' estesa anche a favore dei concessionari per la vendita di autoveicoli ed autoscafi a condizione che i detti concessionari provino mediante idonei documenti, legalizzati, che la concessione di vendita sia stata loro conferita dalla casa fabbricante con mandato espresso: di avere una propria officina di riparazione; di essere iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile non solo per il reddito relativo al contratto di concessione, ma anche per quello derivante dall'esercizio della propria officina di riparazione.

Testo vigente dal 12 agosto 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1058~art6 · fonte del testo